Regolamento - Canale De Ferrari - Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario - Alessandria

Consorzio Irriguo di Miglioramento Fondiario

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Canale De Ferrari
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Regolamento

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AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE ---> DISPOSIZIONI GENERALI ---> REGOLAMENTO

REGOLAMENTO

TITOLO I
NORME PER L’ATTUAZIONE DELL’ACQUA A SCOPO IRRIGUO

 
Art. 1 – Sintesi del regolamento
 
Le norme del presente regolamento disciplinano lo svolgimento delle funzioni nel settore della gestione della rete irrigua consortile e degli impianti irrigui, assegnate al Consorzio dalle leggi dello Stato e della Regione.
 
 
Art. 2 -  Impianti consortili e norme generali di gestione
 
L’impianto irriguo consorziale è costituito da un canale principale di irrigazione, da reti secondarie e dal complesso delle opere costruite dal consorzio per regolare, derivare ed addurre al comprensorio irriguo la portata idrica necessaria a ripartire l’acqua tra le varie zone e distribuirla agli utenti.
 
Il servizio irriguo è effettuato dal Consorzio attraverso un sistema di infrastrutture costituito da canali a cielo aperto (rivestiti in calcestruzzo, canalette prefabbricate o canali in terra), reti tubate in pressione, chiuse e manufatti in genere, opere di regolazione, impianti di sollevamento, impianti pivot e impianti semoventi (rotoloni).
 
Gli impianti di irrigazione sono di proprietà esclusiva del Consorzio e seguono la disciplina stabilita dallo Statuto del Consorzio e dalle relativa leggi.
 
Alla manutenzione degli impianti irrigui provvede il Consorzio mediante interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, diretti a garantire la conservazione delle opere e la loro perfetta efficienza, all’inizio della stagione irrigua e durante il corso della stessa, ad esclusione di quelli regolati da convenzioni appositamente sottoscritte.
 
Per le necessità inerenti all’esercizio irriguo e per gli interventi manutentori, accertamenti e ispezioni tecniche, gli utenti devono consentire l’accesso alle opere al personale ed ai mezzi meccanici delle ditte incaricate dal Consorzio, ed il loro transito anche al di fuori delle zone di servitù. Eventuali danni per comprovata colpa del Consorzio  saranno risarciti.
 
Di conseguenza il personale del Consorzio e le ditte specializzate incaricate sono autorizzati ad entrare nei fondi per le manutenzioni e per le manovre necessarie.
 
L’acqua sarà prelevata nelle quantità e nel tempo fissato dal Consorzio in relazione alla superficie da irrigare e alla risorsa idrica disponibile, mediante i seguenti manufatti:
 
o   
bocchette, nelle zone servite dal canale;
 
o   
idranti, nelle zone servite dal condotte interrate;
 
o   
punti di attingimento sull’asta fluviale.
 
 
Il Consorzio potrà intervenire per limitare o vietare l’uso dell’acqua per cause di forza maggiore o nell’interesse generale dell’utenza.
 
 
La distribuzione di acqua nell’ambito dei fondi degli utenti ha luogo a loro cura, spese e responsabilità.
 
Gli utenti con condotte in pressione devono praticare l’irrigazione mediante attrezzature idonee di cui sono obbligati a munirsi individualmente o in associazione con altri utenti.
 
L’erogazione dell’acqua agli utenti ha luogo:
 
     
  1. "a      prenotazione", cioè su richiesta verbale degli utenti da farsi al      personale addetto all’irrigazione con almeno un giorno di anticipo      rispetto a quello in cui si intende irrigare. In relazione alla portata      disponibile e alle esigenze degli utenti, il Consorzio può modificare il      giorno, l’orario e ridurre le quantità di acqua risultanti dalla      richiesta;
  2.  
  3. "a      turno", secondo quadri-orari allestiti dal Consorzio e divulgati in      tempo stabilito.
  4.  
  5. "a      domanda", cioè a discrezione degli utenti, nelle zone e aree      stabilite dal Consorzio.
 
Il tipo di erogazione è stabilito dal Consorzio e può variare durante la stagione irrigua in relazione alle esigenze degli utenti e alla disponibilità di acqua, nonché in relazione ad esigenze organizzative e di efficienza del servizio.
 
Le modifiche agli impianti, che si rendessero necessarie per esigenza propria dell’utente, devono essere formulate con richiesta scritta dall’interessato e preventivamente autorizzate dal Consiglio di Amministrazione.
 
Le modifiche, qualora autorizzate, devono essere eseguite con l’osservanza delle disposizioni impartite all’atto dell’autorizzazione e devono, in ogni caso, garantire l’irrigazione dei terreni confinanti.
 
I lavori di modifica sono a completo carico del richiedente, il quale è anche responsabile degli eventuali danni imputabili ad una non corretta esecuzione dei lavori.
 
I materiali eventualmente non più utilizzati a seguito delle modifiche eseguite dall’utente sono di proprietà del Consorzio.
 
Il Presidente, sentito il Consiglio di Amministrazione, dà riscontro per iscritto alle richieste regolarmente presentate non oltre i trenta giorni dalla data di  ricevimento delle stesse.
 
Per ogni variazione agli impianti o alle strutture non autorizzate, sono applicate sanzioni che verranno stabilite dal Consiglio di Amministrazione.
 
L’utente che pratica l’irrigazione con le acque consorziali è sempre direttamente responsabile dei danni che, per malgoverno dell’acqua nell’appezzamento a lui imputabile, ne derivassero ai fondi e proprietà contigue.
 
Gli utenti che non hanno mai irrigato e che fanno richiesta di prelievo di acqua dal canale, sono soggetti al pagamento di un importo pari alla rivalutazione monetaria dell’importo della tassa imposta sul comprensorio negli anni 1982 e 1983, moltiplicata per gli ettari che intendono irrigare.
 
 
Art.3 - Terminologia delle opere
 
Agli effetti della organizzazione e del funzionamento tecnico e amministrativo della gestione irrigua, le opere irrigue di distribuzione di interesse collettivo vengono distinte come segue:
 
        
  1. opere di presa;
  2.   
  3. canali di derivazione;
  4.   
  5. canali secondari;
  6.   
  7. condotte in pressione;
  8.   
  9. argini e banchine dei canali;
  10.   
  11. impianti di sollevamento;
  12.   
  13. cabine elettriche di trasformazione;
  14.   
  15. impianti Pivot;
  16.   
  17. impianti semoventi rotoloni.
  18.   
 
 
Art.4 - Contributi di utenza
 
Ai fini del presente regolamento, per utente si intende il proprietario o il conduttore, a qualunque titolo, dei fondi da irrigare, posti entro il perimetro del comprensorio consortile.
 
L’utente è tenuto a corrispondere al Consorzio il relativo contributo annuale di esercizio per l’irrigazione, nei modi e nei tempi stabiliti dal Consiglio di Amministrazione e dall’Assemblea Generale degli Utenti.
 
Le opere irrigue non garantiscono in ogni caso ai proprietari stessi il diritto di acqua, se questi non hanno provveduto al pagamento, nei confronti del Consorzio, dei ruoli consortili.
 
 
Art.5 - Denuncia annuale delle colture da irrigare
 
Gli utenti devono, entro il 31 maggio di ogni anno, presentare richiesta per l’erogazione del servizio di irrigazione mediante presentazione di denuncia, presso gli uffici consortili, delle colture che intendono irrigare, specificandone per ciascuna l’ubicazione catastale, l’estensione e quant’altro richiesto.
 
Alle richieste presentate successivamente alla data del 31 maggio il servizio verrà erogato dando precedenza a chi ha rispettato i termini di prenotazione, e con una maggiorazione del 40%.
 
Nelle annate di crisi idrica - dichiarate tali dai competenti Enti – le richieste presentate successivamente alla data del 31 maggio potrebbero non essere soddisfatte.
 
Qualora l’utente, non avendo ancora usufruito dell’irrigazione, intenda annullare la richiesta di prelievo d’acqua o modificarla nelle superfici indicate, può comunicarlo agli uffici consortili o al personale addetto alla distribuzione competente per territorio.
 
Il termine ultimo per la comunicazione di annullamento e/o di variazione è fissato nel 30 giugno.
 
Per la omessa o infedele denuncia della superficie da irrigare la maggiorazione che sarà applicata sarà pari al 100% del contributo calcolato sulla superficie colturale effettivamente irrigata in più.
 
E’ fatto salvo il potere dell’Amministrazione di stabilire, in funzione della stagione irrigua, scadenze diverse la cui validità è limitata alla stessa stagione.
 
Dette diverse scadenze saranno opportunamente rese note all’utenza.
 
 
Art.6 – Durata e modalità di servizio e di distribuzione
 
La stagione irrigua inizia il 15 aprile e termina il 15 settembre di ogni anno.
 
A suo insindacabile giudizio, l’Amministrazione consortile in relazione all’andamento climatico stagionale, valutata la disponibilità di risorsa idrica, le esigenze di natura organizzativa connesse alla presenza di personale, alle manutenzioni in atto e a quelle da avviare, potrà disporre l’irrigazione al di fuori del periodo sopra indicato.
 
La distribuzione dell’acqua dagli impianti consortili viene effettuata esclusivamente dal personale del Consorzio che provvede ad erogarla dalle bocche e dagli idranti all’uopo predisposti nelle condotte consorziali o ad autorizzare il prelievo mediante mezzi adeguati.
 
 
Art.7 - Modalità orarie di erogazione
 
L’acqua viene distribuita a ciascun utente per il tempo stabilito dal Consorzio, in relazione alla superficie delle colture da irrigare ed alla disponibilità di acqua.
 
La distribuzione avviene durante i giorni programmati dal Consorzio e nelle ore stabilite dall’orario di erogazione.
 
In mancanza di giorni e orari stabiliti dal Consorzio, gli utenti devono comunicare l’inizio e la fine dell’irrigazione, al fine di una migliore gestione della risorsa idrica.
 
Per giustificate esigenze potranno essere concesse ad insindacabile giudizio del Consorzio erogazioni di acqua nei giorni festivi o in eccedenza al normale orario di erogazione.
 
Il Consorzio, per esigenze di forza maggiore o per urgenti interventi di manutenzione, si riserva di interrompere temporaneamente l’erogazione dell’acqua, dandone immediata comunicazione agli utenti con mezzi idonei, senza che gli stessi abbiano diritto ad alcun indennizzo. Nessun risarcimento è dovuto agli utenti per eventuali perdite di acqua lungo le condotte.
 
Qualora l’utente, per fatto a lui imputabile, non sia stato in grado di completare l’irrigazione nel tempo stabilito, non potrà pretendere un prolungamento dell’orario.
 
Qualora negli impianti in pressione (in cui è essenziale il rispetto dei turni e delle modalità di attingimento a garanzia della ottimizzazione dell’esercizio irriguo), in periodi particolari di massimo prelievo o dopo eventuali riparazioni, si verifichino temporanee disfunzioni nelle condizioni di erogazione (portata e pressione), l’utente non potrà farne oggetto di richiesta di risarcimento danni al Consorzio.
 
 
Art.8 - Obblighi degli utenti
 
Coloro ai quali viene consentito l’attingimento dell’acqua dal canale o dalle condotte consortili sono obbligati ad osservare le norme dello Statuto, le disposizioni contenute nel presente Regolamento, nonché gli specifici provvedimenti assunti dal Consiglio di Amministrazione, fermi rimanendo gli obblighi di Legge.
 
Ogni utente ha l’obbligo di predisporre e mantenere la sistemazione dei propri terreni secondo le norme della buona tecnica in modo da facilitare l’irrigazione e da evitare danni ai fondi limitrofi.
 
Ogni utente è responsabile delle strutture presenti sulla sua proprietà ed è tenuto al pagamento dei danni causati alle stesse anche da terzi o da ignoti, salva la dimostrazione che i danni non derivano da colpa loro né di loro dipendenti o aventi causa.
 
Ogni utente deve provvedere alla pulizia del terreno in corrispondenza delle opere fisse dell’impianto di irrigazione al fine di mantenerle accessibili al personale preposto alla gestione dell’impianto.
 
Ogni utente deve osservare le fasce di rispetto stabilite dalla normativa in materia a livelli nazionale e/o locale.
 
L’utente dovrà essere provvisto della attrezzatura idonea (paratoie, ali mobili, curve di idrante, irrigatori, ecc.) per la corretta derivazione dell’acqua dal punto di presa sull’opera pubblica sino al terreno da irrigare, sia che debba irrigare a pelo libero che a pioggia, assicurandosi preventivamente della perfetta efficienza delle suddette attrezzature.
 
Nell’irrigazione consortile a pressione (pioggia, goccia, ecc.) è fatto obbligo di utilizzare esclusivamente apparecchiature le cui caratteristiche di funzionalità (pressione e portata) siano conformi alla normativa vigente in materia di risparmio idrico.
 
 
L’utente, oltre a essere obbligato a mantenere in perfetta efficienza le teste di idrante pubbliche, le bocchelle di utenza e le saracinesche di derivazione delle ali fisse, sarà tenuto, durante l’esercizio, a tamponare le eventuali perdite sulle apparecchiature sopraddette e sulle condotte, dandone tempestivo avviso al personale di sorveglianza del Consorzio.
 
Gli utenti dovranno assicurare che la distribuzione dell’acqua sugli appezzamenti da irrigare venga sorvegliata e regolata, per tutto il tempo della somministrazione, da loro stessi o da personale idoneo da essi indicato, affinché non avvengano dispersioni d’acqua dalle proprie attrezzature.
 
Saranno perseguite, fino alla sospensione del servizio irriguo, le dispersioni d’acqua che fossero da attribuirsi a negligenza.
 
Eventuali disfunzioni dell’esercizio irriguo dovranno essere segnalate con tempestività.
 
 
Art.9 - Divieti e danni conseguenti
 
E’ tassativamente vietata agli utenti la manomissione delle opere consortili, come le bocche e gli idranti, la manovra delle paratoie, l’alterazione comunque apportata al livello o alla pressione nelle reti di irrigazione, l’abbandono di rifiuti nell’alveo dei canali stessi, nei sifoni e intorno agli idranti o a qualsiasi opera consortile.
 
E’ altresì vietato abbandonare i materiali mobili per l’irrigazione in posizione tale da ostacolare il libero esercizio dell’irrigazione consortile.
 
E’ proibito qualunque intervento che possa alterare i caratteri di efficienza e funzionalità dei manufatti consorziali.
 
Resta perciò espressamente vietata:
 
- l’esecuzione di lavori che danneggino le infrastrutture consortili e/o di opere e azioni che comportino un impedimento al flusso delle acque;
 
- la collocazione di piante che in qualsiasi modo possono recare danno agli impianti;
 
- la manovra o la manomissione di qualunque meccanismo di regolazione delle acque consorziali;
 
- il mancato rispetto delle norme sanitarie e idrauliche in proposito.
 
Eventuali danni, anche a terzi, accertati per inosservanza di quanto sopra (artt.8 e 9) restano a carico dell’utente.
 
Saranno altresì a suo carico i danni ai canali, condotte, teste d’idrante, paratoie o altra opera pubblica, provocati sia durante l’irrigazione, sia durante le lavorazioni, per incuria, inosservanza della zona di rispetto o manomissione.
 
Le manovre di apertura e chiusura delle apparecchiature idrauliche di derivazione installate sui canali e sulle condotte consorziali, sono effettuate dal personale consortile.
 
Durante l’espletamento del servizio il personale non deve essere ostacolato: l’utente può solo reclamare presso gli uffici consortili, tenendo presente che il reclamo non lo esime dall’adempimento dei suoi obblighi.
 
E’ fatto divieto ostacolare in qualsiasi modo il libero deflusso dell’acqua nei canali consorziali: in caso di inosservanza del divieto di cui al precedente comma, il soggetto inadempiente sarà responsabile dei danni conseguenti.
 
L’utente è tenuto a non alterare, in qualsiasi modo, per qualsiasi motivo o titolo, gli alvei, le sponde dei canali principali e secondari e ogni altra opera afferente direttamente o indirettamente l’irrigazione.
 
L’utente è tenuto ad impiegare il materiale mobile di proprietà del Consorzio con l’osservanza delle comuni regole di ordinaria diligenza atte ad una buona conservazione del materiale stesso.
 
Ogni utente è responsabile delle infrazioni commesse nel suo fondo anche se queste vengono commesse dai suoi famigliari o da terzi comunque da lui dipendenti o aventi con lui rapporti inerenti al fondo.
 
 
Art.10 - Lavori in corso e crisi idriche
 
Nei zone irrigue in cui vi sono lavori in corso, la concessione dell’acqua si intende subordinata alle esigenze dei lavori stessi e, a tale scopo, ne viene data comunicazione agli utenti al momento della presentazione della richiesta.
 
Nell’eventualità di sospensioni della distribuzione dell’acqua il Consorzio si riserva di istituire, alla ripresa dell’erogazione, particolari turni a tempi ridotti con funzione di soccorso.
 
Nessun risarcimento per eventuali danni conseguenti ai provvedimenti di cui ai commi precedenti può essere riconosciuto dal Consorzio agli utenti.
 
Nel caso di crisi idrica l’acqua verrà distribuita secondo le disposizioni che di volta in volta verranno stabilite dall’Amministrazione anche in deroga a quelle del presente Titolo I.
 
In questi casi il Consorzio adotterà delle opportune misure per la gestione della crisi idrica intraprendendo tutte le azioni necessarie per fare fronte all’emergenza. Se necessario, si provvederà alla riduzione delle quantità di acqua o alla sospensione dell’erogazione.
 
Verranno individuate prioritariamente le colture per le quali si prefigurino condizioni di maggiore sofferenza idrica.
 
In tali casi i consorziati non potranno pretendere indennizzi o risarcimenti di sorta. Tali provvedimenti verranno assunti dal Direttore del Consorzio, di intesa con il Presidente.
 
 
Art. 11 – Catasto irriguo
 
Il Consorzio costituisce, conserva e aggiorna annualmente entro il 31 luglio di ogni anno apposito catasto delle utenze, riportante i dati anagrafici delle stesse, la superficie dei terreni condotti, la tipologia di coltura (come risultante dal fascicolo aziendale) e il metodo di irrigazione.
 
Gli utenti sono obbligati a presentare il fascicolo aziendale o comunicare i dati succitati presentando la documentazione idonea entro il 30 maggio di ogni anno.
 
Ogni consorziato ha l’obbligo di denunciare ogni variazione verificatasi al suo grado di compartecipazione per effetto di successione, divisione, compravendita, permuta od altro entro sei mesi dalla variazione. In caso di inosservanza, saranno addebitati i ruoli sino alla comunicazione della variazione stessa.
 
 
TITOLO II
 
NORME DI COMPORTAMENTODEGLI UTENTI E DEL PERSONALE ADDETTO ALL’ESERCIZIO IRRIGUO
 
 
Art.12 - Comportamento degli utenti
 
L’utente ed i suoi dipendenti debbono tenere nei confronti del personale consortile addetto all’esercizio dell’irrigazione un comportamento improntato a rapporti di cordialità e di collaborazione, evitando di trascendere i modi di civile urbanità, ai fini di conseguire i migliori risultati nella distribuzione dell’acqua irrigua.
 
 
Art.13 - Vincoli consortili
 
Gli utenti sono tenuti, per i vincoli consortili, a prestarsi reciproca collaborazione agevolando tutte le operazioni che si renderanno necessarie perché ciascun fondo possa godere del beneficio dell’acqua irrigua.
 
 
Art.14 - Comportamento del personale consortile
 
Il personale consortile addetto al servizio dell’irrigazione, oltre alla scrupolosa osservanza dei doveri inerenti al rapporto di impiego con il Consorzio, è tenuto a comportarsi urbanamente con tutti gli utenti, a porre in essere la massima diligenza per l’armonico svolgimento del servizio, a interporre i suoi buoni uffici ai fini di dirimere malintesi e controversie che potessero sorgere tra gli utenti nell’utilizzazione dell’acqua irrigua.
 
 
TITOLO III
 
SANZIONI AMMINISTRATIVE E GRAVAMI RELATIVI
 
 
Art.15 - Infrazioni e relative sanzioni
 
Eventuali sanzioni verranno stabilite con apposita Delibera del Consiglio di Amministrazione, che ne stabilirà gli importi e le modalità di pagamento.
 
 
Art.16 - Rilevazione delle infrazioni
 
Le infrazioni al presente regolamento vengono rilevate dagli acquaioli, dal personale addetto alla manutenzione, all’esercizio ed alla vigilanza delle opere consortili, e da qualsiasi altro dipendente all’uopo incaricato.
 
 
Art.17 - Modalità di contestazione
 
Chi ha rilevato l’infrazione deve, quando è possibile, contestarla immediatamente al trasgressore, ovvero alla persona per conto della quale questi ha agito (titolare della domanda di utenza irrigua) e, qualora persona diversa dagli acquaioli, segnalarlo a questi o al personale addetto alla vigilanza che prenderà provvedimenti in merito.
 
 
Art.18 - Controdeduzioni e successivi atti
 
Gli interessati possono far pervenire al Presidente del Consorzio, a propria difesa, scritti difensivi e/o altri documenti entro trenta giorni dalla data della contestazione.
 
 
TITOLO IV
 
DISPOSIZIONI FINALI
 
 
Art.19 –Entrata in vigore
 
Il presente regolamento entra in vigore il giorno in cui diviene esecutiva la deliberazione dell’Assemblea degli Utenti con la quale è adottato.
 
 
Art.20 – Pubblicità del Regolamento
 
Al presente Regolamento è data adeguata pubblicità tramite affissione alla bacheca della sede del Consorzio per mesi sei a decorrere dal giorno di esecutività della delibera di adozione.
 
 
 
 
Art. 21 – Legislazione
 
Oltre al presente Regolamento e alle norme Statutarie, sono applicabili le disposizioni delle Leggi regionali e nazionali in materia di Consorzi di Irrigazione e di Miglioramento Fondiario.
 
 
Art. 22 – Modifiche ed integrazioni
 
Le modifiche ed integrazioni al presente Regolamento verranno effettuate con delibera del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto dallo Statuto Consortile.
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